IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.
851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate
dalle amministrazioni dello Stato; 
  Visto l'art. 66, comma 8, e l'art. 71  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
maggio 2010, e  successive  modificazioni,  recante  regole  tecniche
delle Tessere di riconoscimento (mod.  AT)  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 851 del 1967 rilasciate con  modalita'
elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 66,
comma 8, del decreto legislativo n. 82  del  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 agosto 2010, n. 182; 
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione  del  10  maggio  2012,  recante  approvazione  dello
schema-tipo di documento progettuale per la produzione, il rilascio e
la gestione del modello ATe da parte delle pubbliche amministrazioni,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  7
agosto 2012, n. 183; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  febbraio  2014
con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia e'  stata  nominata  Ministro
senza  portafoglio,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana 26 febbraio 2014, n. 47; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2014 con cui al  Ministro  senza  portafoglio  On.  dott.ssa
Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 26 febbraio 2014, n. 47; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza  portafoglio
On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 28 maggio 2014, n. 122; 
  Rilevata la necessita' di apportare  modificazioni  tecniche  e  di
contenuto al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 24 maggio 2010,  per  uniformare  il  periodo  di  validita'  del
certificato di autenticazione alla durata del documento e prescrivere
l'uso di chiavi crittografiche adeguate; 
  Considerato che sono disponibili numerosi tipi  di  microprocessore
con memoria di almeno 64 Kbyte; 
  Ritenuta la necessita' di semplificare le fonti che disciplinano le
tessere  di  riconoscimento  rilasciate  con  modalita'  elettronica,
allegando anche  lo  schema-tipo  di  documento  progettuale  per  la
produzione, il rilascio e la gestione del Modello ATe da parte  delle
pubbliche amministrazioni; 
  Valutata l'esigenza di aggiornare l'aspetto grafico  del  documento
al fine di stampare le informazioni previste  con  lo  stesso  ordine
fissato in altri documenti di riconoscimento; 
  Acquisito il parere tecnico dell'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Modificazioni al decreto del Presidente 
              del Consiglio dei ministri 24 maggio 2010 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  24  maggio
2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 3, comma 1, le parole «cinque anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dieci anni»; 
    b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Produzione).  -
1. Le attivita' di produzione, rilascio e gestione  del  Modello  ATe
sono    definite    in    un    documento    progettuale    elaborato
dall'amministrazione emittente, sulla base dello schema-tipo  di  cui
all'Allegato C.»; 
    c) l'Allegato «A» e' sostituito  dall'Allegato  «A»  al  presente
decreto, che ne costituisce parte integrante; 
    d) all'Allegato «B»: 
      1) al paragrafo 3.3.1: 
        a) al primo capoverso, le parole «non inferiore a  32  Kbyte»
sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 64 Kbyte»; 
        b) al primo punto del terzo capoverso, le parole  «1024  bit»
sono sostituite dalle seguenti: «2048 bit»; 
      2) al paragrafo 6.2., primo periodo, dopo le parole «protezione
dei dati personali» sono inserite le seguenti:  «,  nel  rispetto  di
quanto prescritto dal Garante per la protezione  dei  dati  personali
nel provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria  n.  513
del  12  novembre  2014  e  annesse  Linee  guida   in   materia   di
riconoscimento biometrico e firma grafometrica»; 
    e) dopo l'Allegato «B» e' aggiunto l'Allegato «C» che  disciplina
lo  schema-tipo  di  documento  progettuale  per  la  produzione,  il
rilascio e la gestione del  modello  ATe  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni.